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Quando il postino ci porge la famigerata busta nera, la apriamo con mano tremante, sapendo già di che si tratta. Ma niente paura. Con quest'articolo cerchiamo di far luce sui segreti di uno degli atti più temuti dal contribuente: la cartella esattoriale.
Cos'è la cartella esattoriale
Si tratta di una richiesta di pagamento emessa da una società (il concessionario per la riscossione) ed inviato al domicilio del contribuente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Si riferisce a imposte, tasse locali, contributi, multe, etc. dovute all'ente impositore che può essere l'Agenzia delle Entrate, l'INPS, l'INAIL, il Comune o altri enti.
La cartella esattoriale è un titolo esecutivo: questo significa che il concessionario può riscuotere le somme
con gli strumenti che attualmente la legge gli consente, come il fermo amministrativo sui veicoli, l'iscrizione ipotecaria su un immobile, il pignoramento presso terzi ed altre azioni coattive.
Per questa ragione ricevere una cartella non è mai una cosa da trascurare.
Tuttavia, come vedremo, il contribuente può difendersi dalla richiesta di pagamento quando ritiene che essa sia illegittima perché il pagamento richiesto è stato già eseguito o per altri motivi.
Perché si riceve una cartella esattoriale
Come detto, i pagamenti contenuti in cartella di solito sono richiesti per la riscossione di entrate dello Stato, degli enti previdenziali, degli enti locali. Può trattarsi, per esempio, di un accertamento sulla dichiarazione dei redditi, di un mancato versamento dell'IVA, oppure di tasse di concessione governativa, di successione, di tributi locali come l'ICI, la Tarsu, e molto altro ancora. Può anche riguardare sanzioni amministrative, come le infrazioni del codice stradale. L'ente impositore, cioè l'ente cui è dovuta l'imposta oppure il contributo o altro, quando non riceve direttamente i pagamenti forma i cosiddetti ruoli, cioè degli elenchi che contengono i nominativi dei debitori e i relativi importi. I ruoli vengono quindi trasmessi periodicamente al concessionario per la riscossione, che attualmente è Equitalia SpA (tranne che in Sicilia, dove il “servizio” è gestito da Serit Sicilia SpA). L'esattore quindi forma la cartella esattoriale e la invia al contribuente. A partire dal giorno della notifica la cartella diventa esecutiva.
Capire la cartella esattoriale
La forma e il contenuto della cartella esattoriale sono stabiliti da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (clicca qui)
Saper leggere il contenuto della cartella è molto importante perché ci aiuta ad evitare inutili allarmismi e ci orienta a prendere la decisione più giusta: pagare oppure sottoporre la cartella al consulente per un eventuale ricorso. In quest'ultimo caso occorre agire tempestivamente per evitare che scadano i termini per il ricorso.
Dato che la lettura di una cartella non sempre è di immediata comprensione, vediamo di capire il suo contenuto.

Nella prima parte vi sono le notizie della notifica. Se la notifica avviene a mezzo posta, non vi sono informazioni. Più avanti daremo qualche informazione riguardo alla notifica, dato che si tratta di un passaggio molto importante che determina in molti casi la possibilità di impugnare il provvedimento.
La seconda parte della prima pagina contiene:
il numero della cartella esattoriale, che è il riferimento fondamentale per ogni atto successivo;
l'intestazione del concessionario che emette la cartella, con indicazione dell'indirizzo dell'ufficio;
i dati anagrafici e l'indirizzo del contribuente e il suo codice fiscale, da controllare con attenzione poiché a volte si verificano casi di omonimia o scambi di persona;
le informazioni sintetiche riguardanti l'importo da pagare, il motivo del pagamento e l'ente impositore.
La seconda pagina riguarda il dettaglio degli addebiti.
In testa trovate il nominativo dell'ente impositore con indirizzo e recapiti telefonici.
Subito dopo – questo è importante – è indicato il motivo dell'iscrizione a ruolo.
Nel primo riquadro che segue, vi è il numero del ruolo e la data della sua emissione. Segue il nome del funzionario dell'ente impositore che è responsabile del provvedimento. L'indicazione di questo nominativo è obbligatoria anche se, come ha sancito la cassazione, l'omessa indicazione di questo dato non comporta la nullità del provvedimento.
Successivamente è l'elenco dei tributi e degli importi.
Il secondo riquadro riporta il medesimo elenco dei tributi con indicazione degli importi dovuti nel caso che il pagamento avvenisse oltre il termine di scadenza della cartella.
La terza pagina che riportiamo concerne le istruzioni e le modalità di pagamento.
La quarta pagina riguarda i dati ad uso degli uffici, cioè il numero del ruolo, i codici di tributo con i relativi importi, etc.
Oltre troviamo le comunicazioni dell'agente della riscossione e le modalità di presentazione dei ricorsi. Alla fine del plico, di solito, vi è un bollettino di conto corrente postale.
Attenzione: il numero delle pagine di cui si compone la cartella può ovviamente essere diverso da quanto abbiamo indicato, in relazione alla quantità di informazioni che la cartella contiene.
Come comportarsi quando si riceva una cartella.
Anzitutto, come già detto, bisogna leggerla con molta attenzione, pagina per pagina. Quando siete sicuri che gli importi richiesti si devono pagare, fatelo entro i termini indicati in cartella, di solito 30 giorni per non incorrere nelle maggiorazioni. Se non potete pagare l'intero importo in un' unica soluzione, potete chiedere al concessionario per la riscossione una rateazione.
Quando invece non si è sicuri di dover pagare, si possono presentare diversi casi. Ne diamo qui una sintesi, soltanto come indicazione di massima.
Primo caso
Il pagamento di quanto richiesto era già stato eseguito, in tutto o in parte, prima della notifica della cartella. Se è così conviene recarsi presso l'ufficio che ha emesso il ruolo ed esibire il documento che attesta il pagamento totale o parziale di quanto richiesto in cartella. Se il pagamento esibito coincide con quanto richiesto in cartella allora l'ufficio provvede allo sgravio, dandovi una ricevuta della richiesta e comunicando al concessionario l'annullamento del ruolo. Se tale pagamento fosse parziale, viene rideterminato il ruolo, cosicché pagherete solo la differenza.
Secondo caso
Il pagamento del tributo o del contributo esposto in cartella non è dovuto per un motivo di evidente errore da parte dell'ente impositore. A titolo di esempio:
- prescrizione dei termini;
- errore di persona o errore di individuazione dell'oggetto del tributo;
- amministrazione in possesso di dati errati o non aggiornati;
- etc...
In tali circostanze si può ricorrere all'ente impositore chiedendo lo sgravio (totale o parziale) in autotutela, (in pratica l'ente può riconoscere il proprio errore tutelandosi da ulteriori azioni da parte del ricorrente), presentando la richiesta personalmente o a mezzo raccomandata A/R.
Attenzione, perché tale procedura si deve porre in essere in tempi ristretti, per avere la possibilità, in caso di diniego, di ricorrere per vie legali. Infatti la richiesta di sgravio in autotutela non interrompe i termini per l'eventuale ricorso che rimane di 30, 40 o 60 giorni, come indicato nella cartella esattoriale.
Terzo caso
Se nel primo oppure nel secondo caso c'è un rifiuto da parte dell'ente impositore, o se si ravvisano irregolarità formali nella cartella (per esempio l'irregolarità delle notifiche), o ancora se si ritiene che non ci sia sufficiente tempo per tentare una soluzione amichevole con l'ente impositore, c'è una per la terza via. Essa consiste, sempre se ritenete di aver ragione, nel ricorso al giudice.
Se si tratta di tributi dovuti all'erario (imposte sui redditi, IVA, imposte catastali, di successione, imposte locali, canoni Rai, concessioni governative, tasse automobilistiche, ICI, tributi locali ed altro) si ricorre alla Commissione Tributaria provinciale, entro 60 giorni dalla notiifica della cartella. Il ricorso in Commissione Tributaria deve essere presentato con il patrocinio di un avvocato o di un commercialista. Nel caso di tributi riguardanti il sostituto d'imposta la causa può essere assistita da un consulente del lavoro.
Se la cartella contiene contrributi previdenziali (INPS, INAIL, etc) il ricorso va presentato al giudice del Lavoro entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella.
Infine, se la cartella contiene sanzioni amministrative, come ad esempio le multe al codice stradale, il ricorso va proposto al giudice ordinario o al giudice di pace - in quest'ultimo caso l'oggetto del contenzioso non deve superare 15.493,71 euro, e il ricorrente può fare a meno del patrocinio di un legale.
La Notifica
Il concetto di notifica è importante, perché determina i termini per il pagamento o per l'impugnazione della cartella. La notifica è l'atto con cui il concessionario porta a conoscenza della persona destinataria che vi sono degli importi da pagare.
La cartella esattoriale si può notificare in diversi modi. Generalmente avviene a mezzo del servizio postale, con raccomandata AR, oppure viene consegnata da un messo notificatore, incaricato dal Comune o dalla stessa concessionaria per la riscossione.
La notifica dev'essere effettuata presso il domicilio fiscale della persona destinataria oppure presso altro indirizzo noto dove sia possibile reperire il destinatario, come ad esempio l'abitazione, qualora sia diversa dal domicilio fiscale, oppure l'ufficio o la sede della società.
La notifica avviene:
- direttamente al destinatario;
- a persona diversa dal destinatario, cioè: vicino di casa (se accetta), familiare, personale di servizio domestico, portiere dello stabile. In ogni caso chi firma la notifica non deve essere minore di 14 anni o palesemente incapace. In questi casi, cioè se la notifica è fatta a terze persone, il destinatario dovrà poi ricevere una raccomandata AR con la quale si comunica che la notifica è stata fatta nelle mani di altra persona, indicandone le generalità.
Il documento che contiene i dati della notifica si chiama “relata di notifica”. E' un documento importante perché racchiude i dati soggettivi e temporali della notifica, oppure i motivi per la mancata notifica.
Se il destinatario personalmente rifiuta di ricevere la cartella, la notifica si considera eseguita.
Attenzione: se la notifica viene fatta a persona non idonea a riceverla, cioè a nessuna delle persone sopra menzionate, è sicuramente nulla.
Se invece la cartella non viene recapitata né al destinatario, né a terzi, ritorna all'ufficio postale oppure all'ufficio del messo notificatore. Trascorso inutilmente il periodo di giacenza essa viene depositata presso la casa comunale con avviso recapitato al destinatario ed affisso all'albo del comune. Dal giorno dopo l'affissione, la notifica si considera eseguita. In buona sostanza, non ritirare le cartelle esattoriali serve a poco.
Altro è il caso in cui la cartella non viene ritirata dal destinatario, e quindi depositata alla casa comunale, perché nel contempo il contribuente ha cambiato la propria residenza e quindi non è stato messo a conoscenza del ruolo. In questi casi, come in tutti i casi in cui il destinatario non è stato raggiungibile dal provvedimento non per propria colpa, l'avvenuta notifica presso la casa comunale può essere legalmente impugnata.
I Provvedimenti "cautelari"
Quando persiste la morosità del contribuente il concessionario può mettere in atto alcuni provvedimenti detti "cautelari", cioè a tutela del credito vantato. Si tratta principalmente del fermo amministrativo e dell'iscrizione ipotecaria su beni immobili, ma può anche estendersi al pignoramento del quinto dello stipendio, nel caso di lavoratori dipendenti.
Il fermo amministrativo consiste nel provvedimento che "blocca" l'uso dell'auto, della motocicletta o altro mezzo mobile registrato. In pratica è come se il mezzo fosse posto sotto sequestro. Ciò fino a quando non sia avvenuto il pagamento o il provvedimento di sgravio.
L'iscrizione ipotecaria, come si può facilmente intuire, consente al concessionario di operare il privilegio su beni immobili posseduti dal contribuente, in misura proporzionata al credito vantato. Una volta saldato il debito, i costi relativi alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria sono a carico del contribuente. Ovviamente la situazione cambia se il contribuente può dimostrare l'illegittimità del provvedimento.
La rateizzazione
Se il contribuente dichiara - e dimostra - di essere in temporanea situazione di difficoltà economica, può ottenere dal concessionario un provvedimento di dilazione del pagamento che può arrivare fino a 72 rate mensili. Tale provvedimento si ottiene mediante una richiesta che si inoltra al concessionario e dev'essere corredata dal modello ISEE, che contiene gli indicatori economici del contribuente e del suo nucleo familiare. In genere la reateizzazione viene concessa sulla somma di tutto ciò che è iscritto a ruolo e non solo su una o alcune cartelle. Una volta ottenuto il piano di rateizzazione, è necessario pagare con puntualità perchè l'omesso pagamento della prima rata o di due consecutive rate fa decadere il beneficio. In merito potete avere altre informazioni sul sito di Equitalia oppure su Serit Sicilia, per i contribuenti che risiedono in quest'ultima regione.
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