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Giro di vite da parte dell'Agenzia delle Entrate per gli accertamenti fiscali. L'avviso di accertamento per le imposte sui redditi e per l'IVA sta infatti per diventare un titolo di riscossione esecutivo. E' quanto prevede la recente manovra correttiva 2010, all'articolo 29.
La nuova norma, nell'ottica di un'accelerazione dei tempi di riscossione, opera una vera e propria rivoluzione nel mondo del contenzioso tributario. Essa prevede, infatti, che trascorsi i sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento fiscale e in assenza di ricorso, se l'Agenzia non riceve il pagamento entro i 30 giorni successivi, può allora procedere all'esecuzione forzata tramite l'agente della riscossione. La regola che vige oggi, invece, dice che oltre detto termine l'Agenzia delle Entrate deve consegnare i ruoli all'Agente della riscossione, il quale forma la cartella esattoriale che, una volta regolarmente notificata, diventa titolo esecutivo, salvo ricorso da parte del contribuente e relativa sospensione accordata dalla Commissione tributaria in attesa del giudizio.
Non solo. Nel caso in cui il contribuente decida di impugnare l'atto di accertamento presso la Commissione tributaria provinciale, sarà comunque tenuto (se espressamente indicato nell'avviso) al pagamento di metà delle imposte oggetto dell'accertamento, escludendo sanzioni ed interessi, in attesa della decisione da parte della Commissione stessa.
Il decreto, ora convertito in legge, avrà effetto dal 1° luglio 2011 e riguarderà gli accertamenti per i periodi d'imposta dal 2007 in poi. Al momento la norma riguarda solo le imposte sui redditi e l'IVA. Le altre imposte dirette ed indirette continueranno ad essere riscosse con l'attuale sistema, salvo nuovi interventi legislativi. |